STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“Abitare le età”


COSTITUZIONE - CARATTERE - DURATA - SEDE - SCOPI

art. 1 – Costituzione
È costituita, nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “ABITARE LE ETÀ ONLUS ”.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'Associazione assume nella propria denominazione la qua­lifi­cazione e l'acronimo corrispondente di ”ONLUS" che costituisce il suo se­gno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Lo spirito dell'Associazione Abitare le età trae origine dall'avvertita necessità di promuovere l'etica in uno scenario storico dove è urgente ribadire l'importanza di principi come trasparenza, onestà, rispetto della persona. In particolare l'associazione concentra le proprie energie attorno ai cambiamenti demografici e all'universo degli anziani e delle loro famiglie, nelle sue diverse componenti e sotto-generazioni, in quanto portatori di fragilità e di bisogni ma al contempo di risorse e potenzialità. All'interno di questo scenario proprio le condizioni della popolazione anziana appaiono fra le più esposte alle conseguenze negative della perdita di valori etici.

art. 2 – Carattere dell’Associazione
L’associazione è una libera Associazione di fatto, senza scopo di lucro, regolata dal presente Statuto, dalle vigenti norme di legge in materia e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica.

art. 3 – Durata dell’Associazione
L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta mediante deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci.

art. 4 – Sede dell’Associazione
L’Associazione ha sede nel Comune di Bergamo in strada dell'Agro, 10, all’indirizzo attualmente indicato nell’atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire o chiudere unità locali o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero, nonché potrà trasferire la sede sociale nell’ambito dello stesso Comune indicato nel precedente comma.
Spetta invece all’assemblea deliberare l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello indicato nel primo comma.

art. 5 – Scopi dell’Associazione
L'Associazione senza fini di lucro intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell’Associazione è l’assistenza sociale a favore di soggetti, svantaggiati in ragione di condizioni sociali, familiari, economiche e fisiche con particolare riguardo a persone anziane non autosufficienti;
L'Associazione intende promuovere progetti finalizzati ad attivare e gestire modelli innovativi di servizi per rendere più serena e sicura la vita degli anziani, avendo particolare attenzione a sollecitare una comunicazione ed un dialogo fra le diverse "età", in un'ottica intergenerazionale.
A tale fine l’Associazione potrà svolgere, , le seguenti attività:

  1. Attivare progetti di Custodia Sociale;
  2. Fornire all’anziano non autosufficiente, in situazione di disagio ed ai soggetti con disabilità una rete di operatori che possano offrire attività di cura e di sorveglianza in un contesto familiare e domestico (cd Caregiver familiare)
  3. Svolgere attività di accompagnamento sociale e di ascolto verso coloro che si trovano in stato di disagio fisico, psichico ed economico;
  4. Promuovere l’abbattimento delle barriere architettoniche;
  5. Promuovere e creare strutture di Co- housing con obiettivi di custodia e di supporto indirizzati a persone con autonomia ridotta o demenza iniziale;

per il perseguimento delle attività istituzionali l’associazione potrà svolgere in maniera sussidiaria e non prevalente anche le seguenti attività:

  1. corsi di formazione per assistenti familiari e caregiver che svolgono l’attività all’interno dell’associazione;
  2. Servizi di consulenza e assistenza in risposta ai bisogni inevasi nei confronti dei soggetti fragili;,
  3. Servizi di assistenza logistica e sanitaria di supporto alla permanenza delle persone fragili nel proprio domicilio.
  4. Iniziative finalizzate a promuovere un cambiamento culturale attorno alle tematiche del l'invecchiamento della popolazione;
  5. Incontri culturali e tavoli di confronto atti a comunicare e divulgare anche all’esterno gli scopi dell’oggetto sociale

L'Associazione si avvarrà di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, con altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento, esercitare le attività marginali, anche commerciali, previste dalla legislazione vigente.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integra­tive delle stesse nei limiti consen­titi dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e in­te­grazioni.


ASSOCIATI
(d’ora in avanti per brevità “soci”)

Art. 6 – Requisiti e doveri dei soci
Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, le persone maggiorenni che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto e dei regolamenti che verranno approvati dall’assemblea.
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

  • Soci fondatori:
    Sono soci Fondatori coloro che hanno firmato l’atto costitutivo.
  • Soci Ordinari:
    Sono soci ordinari coloro i quali, previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, aderiscono all'associazione versando una specifica quota stabilita dall’assemblea su proposta del Consiglio stesso.

Tutti i soci hanno pari diritti nei confronti dell’associazione ed hanno diritto ad un solo voto.
La qualità di socio comporta l’obbligo di pagamento della quota associativa, deliberata annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, la possibilità di frequenza all’Associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate.
La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Tutti gli associati hanno il diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo, ivi compresa l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi.
L’Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
L'attività di tutti i soci è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Gli atti, i verbali delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, i bilanci o rendiconti ed i registri dell’associazione sono liberamente consultabili da ciascun socio, previa richiesta scritta da inviare al Consiglio Direttivo.
È esclusa ogni limitazione al rapporto associativo e non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con l’Associazione e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, è quello risultante dal Libro Soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 7 - Ammissione dei soci
Per l’ammissione a Socio, l’aspirante Socio deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto e da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’assemblea. Il Consiglio Direttivo decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di sessanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all’interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il Consiglio provvede immediatamente ad informare l’interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo della quota sociale nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Verificato l’avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l’annotazione della delibera nel libro dei Soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualitàdi Socio.
Contro il diniego di ammissione può essere presentato ricorso, entro trenta giorni, al collegio dei probiviri.
Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.
Il socio è tenuto al pagamento di una quota associativa annuale; la quota, o il contributo associativo, non può essere trasferita ad altri.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

  1. Decesso.
  2. Mancato pagamento della quota sociale:
    la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi due mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
  3. Recesso:
    ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata.
  4. Espulsione:
    il Consiglio Direttivo propone all’assemblea l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o dai regolamenti o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
  5. Decadenza:
    per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.
Nei casi previsti ai precedenti punti b), d) ed e), il socio potrà presentare ricorso, entro trenta giorni, al collegio dei probiviri.


ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - Organi dell’associazione
Organi dell’associazione sono:

  • l’assemblea dei soci;
  • il consiglio direttivo;
  • il presidente;
  • il vicepresidente;
  • il segretario;
  • il tesoriere;
  • Il comitato d’indirizzo;
  • Il collegio dei probiviri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese debitamente documentate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Assemblea
L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano.
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 11 - Convocazione dell’Assemblea
L’assemblea viene convocata, presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale, in via ordinaria almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario dell’esercizio precedente.
L’assemblea viene inoltre convocata su iniziativa del Presidente nei tempi e nei modi che consentano una reale partecipazione e condivisione delle scelte amministrative.
L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

  1. per decisione del Consiglio Direttivo;
  2. su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'assemblea, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni.

Art. 12 - Costituzione e deliberazioni dell’assemblea
L’Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea Ordinaria si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare, trascorsa un’ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci, aventi diritto al voto, intervenuti o rappresentati.
L’Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza relativa dei soci, aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.
L’Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, delibera validamente se risultano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione, essa può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci, aventi diritto al voto, intervenuti o rappresentati.
L’Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati.
L’assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, da persona designata dall’Assemblea.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o da persona nominata dall’assemblea tra i presenti. Le deliberazioni dell’assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal segretario della seduta.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 13 - Forma di votazione dell’assemblea
L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; su richiesta del Presidente o di un terzo dei soci presenti la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell’assemblea, in questo caso, sceglie due scrutatori fra i presenti.
Tutti gli organi elettivi dell’associazione devono essere eletti a scrutinio segreto.

Art. 14 - Compiti dell’assemblea
L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in via esemplificativa: in sede ordinaria

  1. approva il bilancio o rendiconto economico finanziario relativamente ad ogni esercizio;
  2. decide il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione e ne elegge i membri;
  3. elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
  4. delibera eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
  5. delibera l’esclusione dei soci dall'Associazione;
  6. fissa, su proposta del consiglio direttivo, le quote associative annuali ed eventuali ulteriori contributi associativi;
  7. delibera sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  8. delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

in sede straordinaria

  1. delibera sullo scioglimento dell’associazione;
  2. delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
  3. delibera sul trasferimento della sede dell’associazione;
  4. delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.


CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo ha compito di:

  1. deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
  2. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione da sottoporre all’assemblea;
  3. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria amministrazione;
  4. dare parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal presidente;
  5. procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  6. deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
  7. farsi carico dell’aggiornamento del sito e di tutta la pubblicistica dell’Associazione;
  8. definire l’ordine del giorno dell’Assemblea.

Il consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può nominare commissioni consultive o di studio, composte da soci e non soci.
Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 16 - Composizione consiglio direttivo
Il consiglio direttivo deve essere formato da un minimo di 5 soci nominati dall’assemblea ordinaria. L’assemblea stessa designa il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.
Nella prima riunione dopo la sua nomina, il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere che durano in carica per l’intera durata del consiglio.
Possono ricoprire la carica di consigliere i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Il presidente e il vicepresidente non possono essere riconfermati per più di due mandati consecutivi.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere — per cooptazione — alla integrazione del consiglio stesso fino al limite di un terzo dei suoi componenti. La nomina dei consiglieri cooptati dovrà essere ratificata alla prima seduta utile dell’assemblea ed i medesimi rimarranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell’esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.
I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno un quarto dei componenti.
Alle riunioni partecipa il segretario. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con 5 giorni di anticipo. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni. La convocazione potrà avvenire tramite lettera, fax, e-mail, ed in qualunque altro modo concordato tra i consiglieri.
Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il segretario redigerà un apposito foglio presenza sottoscritto dai consiglieri intervenuti alla riunione.
All’inizio di ogni riunione verrà data lettura del verbale relativo alla precedente, sottoponendolo all’approvazione dei presenti. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che provvederà all’invio dello stesso a tutti i consiglieri.


PRESIDENTE

Art. 18 - Compiti del presidente
Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell’Associazione, dirige l’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.
Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi viene sostituito – anche nella rappresentanza legale dell’associazione – dal vice presidente o in assenza dal membro più anziano in carica del consiglio direttivo.


VICEPRESIDENTE

Art.19 – Compiti del Vicepresidente
Il vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.


SEGRETARIO

Art.20 – Compiti del Segretario
Il segretario redige i verbali delle riunioni, si occupa della gestione delle comunicazioni ai e dai soci, compie le mansioni delegate dal presidente.


TESORIERE

Art. 21- Compiti del Tesoriere
Il tesoriere cura l’amministrazione finanziaria dell’Associazione, si incarica della riscossione delle entrate ed del pagamento delle spese su mandato del consiglio direttivo. Al tesoriere è affidata pure la conservazione della documentazione contabile e bancaria, la tenuta dei libri sociali. Il tesoriere redige il bilancio o rendiconto consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione.


COMITATO DI INDIRIZZO

Art. 22 - Compito e composizione del Comitato di Indirizzo
Il comitato di indirizzo è un organo interno dell’Associazione, viene nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e ha un ruolo di indirizzo a carattere consultivo. È composto da persone di comprovata esperienza e da rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori, delle parti sociali e degli enti locali.


COLLEGGIO DEI PROVIBIRI

Art. 23 - Compiti del collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri è un organo interno dell’Associazione ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio e Associazione.
Esso è composto di tre membri effettivi, scelti fra i Soci, nominati dall’Assemblea. Il Presidente del collegio dei probiviri, che provvede alla convocazione del Collegio e ne dirige i lavori, è nominato dagli altri componenti.
I probiviri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. Sono devolute al collegio dei probiviri le controversie in materia di diniego del gradimento all’ingresso di nuovi soci, quelle relative all’esclusione dei Soci, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e l’Associazione, in ordine alla interpretazione, l’applicazione, la validità e l’efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.
Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia; la decisione del Collegio deve essere assunta entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti soci il collegio si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincoli di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli Organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.


FINANZE E PATRIMONIO

Art. 24 – Risorse economiche dell’associazione
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

  1. dalle quote sociali annue da versarsi nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;
  2. da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
  3. da ogni altro contributo, compresi donazioni, eredità, legati, lasciti, erogazioni liberali e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, società ed enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
  4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  5. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
  10. ogni altro tipo di entrate compatibili con le finalità' sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

  • beni mobili ed immobili;
  • donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Art. 25 – Divieto distribuzione degli utili
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istitu­zionali e di quelle ad esse direttamente connes­se. E' vieta­ta la distribuzione in qualsiasi forma, an­che indiretta nel rispetto del comma 6 dell'art. l0, D.Leg. 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capi­tale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.


NORME FINALI GENERALI

Art. 26 - Esercizi sociali e obbligo di rendiconto annuale
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio o rendiconto che dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 27 – Modifiche dello statuto e Scioglimento
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli Associati. Le relative deli­berazioni sono approvate dall'Assemblea con la pre­senza di almeno tre quar­ti degli As­sociati e il vo­to favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la convocazione di un’apposita Assemblea, con avvi­so personale a tut­ti gli Associati.
La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio direttivo, legitti­mamente in carica e non scaduto, o da un terzo degli Associati. Per delibe­ra­re lo scioglimento e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre, a sensi di legge, il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
L’Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, conferen­do loro i poteri necessa­ri.
Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto - nel rispetto dell’art. 10, comma 1), lettera f) del D. Lgs. 460/1997 - ad altre Organiz­za­zioni Non Lucrative di Utilità Sociale con atti­vità similari o a fini di pubbli­ca utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 del­la legge n.662/1996, salvo diversa destina­zione imposta dalla legge.

Art. 28 - Regolamenti interni
Particolari norme di funzionamento dell’associazione e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni elaborati a cura del Consiglio Direttivo ed approvati dall’assemblea.

Art. 29 - Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.